(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
            della Regione Umbria n. 18 del 9 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
  1.  La  Regione  dell'Umbria,  con  la  presente  legge,  attua  la
promozione dell'associazionismo e dell'assistenza tecnica nel settore
del commercio e  dei  servizi  limitatamente  alle  piccole  e  medie
imprese di cui al comma 2, allo scopo di:
   a)   favorire   la   razionale   evoluzione   della  distribuzione
commerciale nel territorio regionale;
   b) promuovere l'ammodernamento delle strutture di somministrazione
di alimenti e bevande;
   c) promuovere e rafforzare l'assistenza tecnica  e  i  sistemi  di
qualita' aziendali;
   d) promuovere progetti di sviluppo urbano integrato tra commercio,
produzione tipica e turismo.
  2.  Ai  fini  della  presente legge, per piccole e medie imprese si
intendono le ditte individuali o le societa' di persone o le societa'
a responsabilita' limitata aventi  non  piu'  di  25  dipendenti  che
operino nel settore del commercio, della somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande e dei servizi.