(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 9 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione dell'Umbria, con la presente legge, attua la promozione dell'associazionismo e dell'assistenza tecnica nel settore del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di: a) favorire la razionale evoluzione della distribuzione commerciale nel territorio regionale; b) promuovere l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande; c) promuovere e rafforzare l'assistenza tecnica e i sistemi di qualita' aziendali; d) promuovere progetti di sviluppo urbano integrato tra commercio, produzione tipica e turismo. 2. Ai fini della presente legge, per piccole e medie imprese si intendono le ditte individuali o le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata aventi non piu' di 25 dipendenti che operino nel settore del commercio, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dei servizi.